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Azione di gruppo
ambientale

L’azione di gruppo è concessa alle associazioni riconosciute per la protezione dell’ambiente e dei consumatori, le quali sono considerate abilitate a esercitare l’azione di gruppo ambientale. Quando l’azione pubblica è stata avviata dal pubblico ministero o dalla parte lesa, la legittimazione ad agire è inoltre riconosciuta alle associazioni a difesa delle vittime di un incidente collettivo, che possono ottenere un’autorizzazione ad hoc.​

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​Essa persegue la cessazione di una violazione e/o il risarcimento dei danni materiali e corporali derivanti da un danno ambientale, subiti da più persone in situazioni simili e relativi a un ambito specifico, cioè il danno alla natura, all’ambiente, al miglioramento della qualità della vita, alla protezione dell’acqua, dell’aria, dei suoli, dei siti e dei paesaggi, all’urbanistica e alla pesca marittima. Il gruppo può essere costituito da persone fisiche e giuridiche e il responsabile può essere una persona fisica o giuridica, di diritto privato o pubblico. È inoltre aperta l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore.

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​I contributi teorici dell’introduzione di un’azione di gruppo sono indiscutibili. Innanzitutto, essa è complementare all’azione pubblica e a quella nell’interesse collettivo stricto sensu, volta a tutelare beni individuali omogenei che altrimenti rischierebbero di non essere mai effettivamente protetti per mancanza di uno strumento aggregativo. Essa sospende i termini di prescrizione delle azioni individuali e aumenta la certezza giuridica grazie all’autorità di giudicato estesa alle eventuali azioni di gruppo successive sugli stessi fatti. Inoltre, non comporta alcun rischio per le persone interessate, poiché l’adesione avviene dopo la decisione sulla responsabilità del convenuto. Infine, la liquidazione dei danni tramite la procedura collettiva dovrebbe facilitare un risarcimento forfettario.

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In pratica, non risulta che sia stata avviata alcuna azione di gruppo in ambito ambientale. Alcuni ne traggono la conclusione del fallimento. Tuttavia, il diritto comparato mostra che nei Paesi in cui sono stati istituiti ricorsi collettivi, talvolta è stato necessario un periodo di “adattamento” di diverse decadi. Perciò, la mancata attivazione entro cinque anni non deve di per sé essere motivo di abrogazione. Tuttavia, è probabilmente un indicatore delle carenze esistenti e della necessità di rivedere alcune regole sostanziali e processuali per rendere efficace l’azione di gruppo. Infatti, l’azione di gruppo ambientale contribuisce indirettamente alla protezione dell’ambiente: tramite il risarcimento dei danni individuali, la responsabilità civile può esercitare non solo la sua funzione risarcitoria, ma anche la funzione normativa, le cui virtù preventive e dissuasive appaiono indispensabili per la tutela dell’ambiente.

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