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L’azione di gruppo di concorrenza

Azione di gruppo conseguente a condanne per pratiche anticoncorrenziali

Al fine di consentire, tra l’altro, il risarcimento dei danni derivanti da intese (come nel caso Cartelmobile), abusi di posizione dominante, abusi di dipendenza economica o prezzi abusivamente bassi, l’azione di gruppo del Codice del consumo copre anche un ambito del diritto della concorrenza, cioè quello delle pratiche anticoncorrenziali (C. consom., art. L. 623-24 a L. 623-26).​

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​L’azione di gruppo in questo caso è un’azione “conseguente” (follow-on action), poiché la responsabilità del professionista può essere pronunciata solo sulla base di una decisione emessa contro di lui dalle autorità o giurisdizioni nazionali o dell’Unione europea competenti, che constata le violazioni e che non è più soggetta a ricorso per la parte relativa all’accertamento delle violazioni. L’azione di gruppo conseguente deve essere intentata entro 5 anni dalla data in cui la suddetta decisione non è più soggetta a ricorso.

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Nella versione originariamente adottata dalla legge Hamon (C. consom., art. L. 423-17), era previsto che “In questi casi, le violazioni del professionista si considerano accertate in modo irrefragabile ai fini dell’applicazione dell’articolo L. 423-3” (sulla nozione di presunzione irrefragabile). L’ordinanza n. 2017-303 del 9 marzo 2017, che ha recepito la direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativa ad alcune regole sulle azioni di risarcimento per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea, ha eliminato la presunzione, che ora si trova all’articolo L. 481-2, comma 1, 2° del Codice di commercio.

Difficoltà soggettive e oggettive

L’azione di gruppo consente di raggruppare esclusivamente consumatori, persone fisiche (C. consom., art. liminare). Di conseguenza, le PMI e altre persone giuridiche vittime di pratiche anticoncorrenziali non possono aderire a un’azione di gruppo per beneficiarne. Non possono neppure promuoverla direttamente, né tramite associazioni create ad hoc (che non hanno legittimazione ad agire) né tramite associazioni con almeno 5 anni di anzianità. Infatti, la base “comune” ha escluso esplicitamente le azioni di gruppo “consumo” e “concorrenza”.​

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Inoltre, si pone la questione se sia possibile avviare un’azione di gruppo a seguito di una decisione del Ministero dell’Economia in materia di micropratiche anticoncorrenziali. Il codice non ne fa menzione, ma la circolare che accompagna il decreto del 24 settembre 2014 sembra escluderlo esplicitamente.

Norme derogatorie in materia di pratiche anticoncorrenziali

A differenza delle regole comuni dell’azione di gruppo “consumo”, il giudice può ordinare la pubblicità delle misure per l’adesione prima che la sentenza diventi definitiva, per permettere ai consumatori di aderire al gruppo entro il termine stabilito.

Inoltre, la decisione dell’Autorità garante della concorrenza interrompe la prescrizione dell’azione di gruppo per 5 anni a partire dalla data di detta decisione.

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Si ritiene inoltre che le regole riguardanti l’evoluzione delle procedure risarcitorie in materia di diritto della concorrenza si applichino alle azioni di gruppo, nella misura della loro compatibilità. È il caso, in particolare, del regime istituito dall’ordinanza e dal decreto del 9 marzo 2017 (ord. n. 2017-303, 9 marzo 2017 – D. n. 2017-305, 9 marzo 2017), che recepisce la direttiva 2014/104/UE del 26 novembre 2014, relativa ad alcune norme sulle azioni di risarcimento in diritto nazionale per le violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea (direttiva Antitrust), e che si applica alle azioni di riparazione relative a intese, abusi di posizione dominante, accordi sui diritti esclusivi di importazione d’oltremare, accordi e pratiche nel settore dei trasporti, nonché alle pratiche di prezzi abusivamente bassi. Il suo campo di applicazione è più ampio di quello della direttiva, poiché il legislatore francese ha voluto garantire una parità di trattamento per le vittime di violazioni del diritto della concorrenza (S. Carval, Les actions en dommages-intérêts des victimes de pratiques anticoncurrentielles: JCP G 2017, n. 12).​​

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Per quanto riguarda l’applicabilità delle regole sostanziali (di responsabilità “concorrenziale”, nozione di impresa) e probatorie (presunzione di danno, di mancata ripercussione dei costi aggiuntivi, regole processuali relative alla produzione e comunicazione dei documenti) alle azioni di gruppo, v. M. J. Azar-Baud, fascicolo Actions de groupe, Juris-Classeur, LexisNexis, 2021.

Sul numero di azioni di gruppo: Registro


Per approfondire:

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  • J. Azar-Baud et Fabienne Jault, Collective redress in Competition law : European and private international law approach, in Private Enforcement of Competition Law in Europe. Directive 2014/104/EU and Beyond. Larcier, 1re édition 2021., p. 87 à 100.

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