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Azione per la rimozione di clausole abusive

Congiuntamente all’azione di cessazione, l’azione per la rimozione di clausole abusive è stata introdotta per consentire alle associazioni di agire al fine di far “scomparire” clausole illecite o abusive, come definite dalla legge Scrivener (L. n. 1978-22, 10 gennaio 1978), concetto che si è evoluto nel tempo, e contenute in particolare nelle cosiddette liste “nera” e “grigia”.​

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​Se la clausola costituisce un reato penale, un’associazione di consumatori riconosciuta può utilizzare l’azione prevista dall’art. L. 621-2, l’azione autonoma dell’art. L. 621-8, davanti alla giurisdizione civile, oppure intervenire nel procedimento avviato da un consumatore o intraprenderlo insieme a lui (C. consom., art. L. 621-9). Il contenzioso sulla rimozione riguarda le clausole abusive nei contratti stipulati con consumatori ma anche con non professionisti (C. consom., artt. L. 212-2 e R. 212-5). Il giudice può richiedere un parere alla Commissione sulle clausole abusive.

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​Il carattere preventivo dell’azione consente di esercitarla contro qualsiasi contratto – qualunque sia la forma – o tipo di contratto proposto o destinato al consumatore – mirando così anche ai “modelli di contratto” utilizzati o futuri – e su qualsiasi contratto in corso di esecuzione (C. consom., art. L. 621-8). In tal modo si evita il problema della rimozione di clausole conflittuali durante il procedimento (L. n. 2015-990, 6 agosto 2015, art. 40).

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​Il giudice valuta il carattere abusivo di una clausola facendo riferimento ai criteri stabiliti dal codice del consumo. Può ordinare la rimozione sotto astreinte (C. consom., art. L. 212-1, comma 2 e L. 621-8) e ingiungere al professionista di informare, a proprie spese, i consumatori interessati con tutti i mezzi appropriati (C. consom., artt. L. 621-2 e L. 621-8). Dal momento della legge Macron (L. n. 2015-990, 6 agosto 2015, art. 40), una clausola può essere considerata nulla in tutti i contratti identici stipulati dal convenuto con i consumatori, passando così da un effetto relativo a un effetto ultra partes del giudizio.

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Le azioni transfrontaliere di cessazione e rimozione possono essere esercitate per far cessare comportamenti illeciti in conformità alle direttive citate nell’art. 1 della direttiva europea 98/27/CE e alla sua versione “codificata” 2009/22/CE, 23 aprile 2009 (M. J. Azar-Baud, Les actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, À propos de la directive 2009/22/CE, Revue Européenne de Droit de la Consommation, Larcier, 2010/2) e recentemente abrogata dalla Direttiva sulle Azioni Rappresentative.

Per approfondire:

  • ​Maria José AZAR-BAUD, Fascicule « Les actions en justice en droit de la consommation », in Lamy Droit économique : Version 2021

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