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L’azione per cessazione di comportamenti illeciti

Nel 1988, l’azione per la cessazione di comportamenti illeciti fu adottata in Francia (Legge n. 88-14 del 5 gennaio 1988 relativa alle azioni legali delle associazioni di consumatori autorizzate e all’informazione dei consumatori, codificata negli artt. L. 421-2 e L. 421-6 del Codice del Consumo) e la sua portata fu successivamente ampliata (Ordinanza n. 2001-741 del 23 agosto 2001, che ha tra l’altro recepito la Direttiva 98/27/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998, relativa alle azioni per la cessazione a tutela degli interessi dei consumatori), per consentirne l’esercizio da parte di organismi iscritti in un elenco pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’UE. L’azione può essere esercitata davanti alla giurisdizione penale o civile (artt. L. 621-2 e L. 621-7 del Codice del Consumo), mentre resta dibattuta l’applicabilità ai tribunali commerciali.​

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​La “cessazione” riguarda ingiunzioni di non fare ma anche di compiere gli atti necessari alla cessazione. I comportamenti possono costituire un illecito penale ma non solo (Civ. 1re, 25 marzo 2010, n. 09-12.678). Ne consegue che tale azione ha una funzione anche preventiva, volta a impedire un danno futuro, come dimostrano i casi in cui è stata utilizzata (prodotti “miracolosi”, “mucca pazza”).

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Quest’azione può essere esercitata sia in presenza di un illecito penale sia in sua assenza (art. L. 621-7 del Codice del Consumo).

Per approfondire:

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  • Maria José AZAR-BAUD, Fascicule « Les actions en justice en droit de la consommation », in Lamy Droit économique : Version 2021

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