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Sintesi sulle azioni in rappresentanza congiunta

Realizzato da Waseem NASEEVEN

Istituita da una legge del 1992, l’azione in rappresentanza congiunta mira a tutelare gli interessi individuali di più consumatori. In particolare, consiste nel riunire questi interessi individuali in un’unica azione esercitata da un’associazione autorizzata che rappresenta i consumatori danneggiati.

Va osservato che l’esigenza di un mandato scritto da ciascun consumatore coinvolto, unita al divieto di contattarli per richiedere tali mandati, ha portato questa azione a un fallimento. Infatti, la pubblicità di questa azione è estremamente regolamentata: è vietata sia in televisione sia alla radio, per cui l’azione rimaneva ignorata dalla maggior parte delle vittime. Nonostante i casi rarissimi in cui è stata utilizzata, non è stata soppressa con le ultime riforme del diritto dei consumatori.

Si constata che meno di una decina di azioni in rappresentanza congiunta sono state esercitate dal 1992, e sono le seguenti:

Cass., Civ. 1ª, 26 maggio 2011

Questa sentenza riguarda l’azione in rappresentanza congiunta delle associazioni dei consumatori istituita dagli articoli L.422-1 e seguenti del Codice del consumo, che consente a queste ultime di perseguire in giudizio il risarcimento del danno causato all’interesse collettivo dei consumatori. Un’azione di questo tipo fu promossa da UFC-Que-Choisir a seguito della condanna per intesa anticoncorrenziale, da parte dell’ex Conseil de la concurrence, degli operatori di telefonia mobile. Un cliente aveva allora citato in giudizio un operatore telefonico per il risarcimento del danno subito a causa di tale pratica anticoncorrenziale. L’associazione si unì volontariamente al procedimento sotto forma di azione in rappresentanza congiunta, seguita poi da oltre tremila clienti. Tutte queste azioni furono dichiarate inammissibili dai giudici di merito, tribunale commerciale e poi corte d’appello di Parigi (22 gennaio 2010, RG n°08-09844, Dalloz jurisprudence). In particolare, all’associazione di consumatori è stato rimproverato un abuso di procedura e di aver effettivamente proceduto a una sollecitazione illecita. Infatti, UFC-Que Choisir aveva creato un sito internet con un calcolatore di danno che permetteva agli utenti di sottoscrivere un contratto di mandato per agire in giudizio, configurando una forma di sollecitazione passiva contraria al divieto previsto dall’articolo L.422-1, comma 2.​ 

 

La Corte di cassazione convalida pienamente questo ragionamento e, al contempo, riscrive il comma citato per adattarlo all’era di internet. Questo articolo, risalente alla legge n°92-60 del 18 gennaio 1992, prevedeva come modalità di sollecitazione solo i mezzi di comunicazione dell’epoca: oltre alla lettera personalizzata, i mezzi “collettivi” erano televisione, radio, affissioni e volantini. La Corte approva pienamente la Corte d’appello di Parigi nel vietare “in particolare qualsiasi chiamata pubblica mediante mezzi di comunicazione di massa o tramite lettera personalizzata” per sollecitare mandati. Interpreta così ampiamente il comma, considerandolo redatto in termini non limitativi, mentre la lettera del testo poteva far pensare il contrario. D’ora in avanti, ogni mezzo di comunicazione, anche non specificamente menzionato, può rientrare nel divieto. Questa sentenza, come si può immaginare, sarà accolta freddamente dalle associazioni dei consumatori, così come lo era stata quella della Corte d’appello di Parigi. Conduce nuovamente alla constatazione che l’azione in rappresentanza congiunta è soggetta a condizioni di attuazione così restrittive che, alla fine, solo l’introduzione nel nostro ordinamento di una vera azione di gruppo sembra davvero adatta a garantire il risarcimento dei piccoli danni collettivi derivanti dai contratti della vita quotidiana, come quelli di telefonia mobile.

Così, il 26 maggio 2011, la prima sezione civile della Corte di cassazione conferma l’invalidità dell’azione in rappresentanza congiunta delle associazioni di consumatori promossa da UFC-Que-Choisir contro gli operatori di telefonia mobile, rimproverando all’associazione di aver sollecitato mandati tramite internet. In altre parole, un’associazione di consumatori non può rivolgersi al pubblico per essere autorizzata a esercitare un’azione in rappresentanza congiunta, una chiara dimostrazione dei limiti del sistema giudiziario francese.

Corte d’Appello di Parigi, 27 febbraio 2015 (sezione 02, camera 02)

Questa sentenza del 27 febbraio 2015 della Corte d’Appello tratta della ammissibilità dell’azione in rappresentanza congiunta.

Invano il socio dell’Associazione francese degli utenti bancari (AFUB) ricerca la responsabilità contrattuale di SOFINCO sostenendo che essa avrebbe omesso di consigliarlo, di costituire il fascicolo a difesa e di produrre i documenti necessari per stabilire la decadenza della domanda di pagamento promossa dal banchiere. Qui, la seconda giurisdizione dell’ordine giudiziario considera che i documenti versati nel dibattimento non permettono di ritenere che l’AFUB, in assenza della comunicazione dei suoi statuti, sia un’associazione riconosciuta per la difesa degli interessi dei consumatori, né soprattutto che, nel caso specifico, l’utente delle banche le abbia conferito un mandato per difendere i suoi interessi contro l’ente bancario nell’ambito di un’azione in rappresentanza congiunta, come risultava dalle disposizioni allora applicabili dell’articolo L. 422-1 del Codice del consumo, unico a permettere di invocare l’esistenza di tale mandato conferito a questa associazione.

Tribunale commerciale, 15ª sezione, 6 dicembre 2007

Qui, la 15ª sezione del tribunale commerciale ritiene che gli atti processuali non soddisfino le condizioni di forma imposte dal Codice del consumo per l’azione in rappresentanza congiunta. In particolare, l’associazione di consumatori riconosciuta non dimostra di essere stata mandatata dalle persone che si sono unite alla sua azione, secondo le condizioni degli articoli R.422-1 e R.422-2 del Codice del consumo. Di conseguenza, l’azione è inammissibile.

Il Tribunale di primo grado di Rennes, 17 aprile 1997

Poiché detentrice dell’autorizzazione a esercitare a livello nazionale i diritti riconosciuti alle associazioni di consumatori abilitate, la Confederazione nazionale dell’abitare ha la legittimità per esercitare l’azione in rappresentanza congiunta. Tale azione è ammissibile purché i danni individuali invocati riguardino tutti lo stesso professionista e la Confederazione nazionale dell’abitare produca i mandati scritti dei consumatori che rappresenta, indicando nomi, cognomi e indirizzi nell’atto di citazione.

La vendita conclusa in un negozio con un consumatore invitato telefonicamente a ritirare un regalo è soggetta alla normativa sul commercio porta a porta. La mancata osservanza di tale normativa comporta la nullità della vendita.

Cass. Pen., 25 settembre 2012

Qui, l’azione in rappresentanza congiunta permette alle vittime che hanno subito un danno dalla stessa fonte di essere rappresentate da un’associazione. Le principali applicazioni riguardano il diritto dei consumatori, e questa sentenza conferma anche la sua applicazione nel diritto ambientale.

Corte d’Appello di Parigi, 5 aprile 2018

Qui, la società BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoca la nullità dell’atto di citazione che appare come un’azione in rappresentanza congiunta il cui regime è previsto dall’articolo L.422-1 del Codice del consumo. Tuttavia, tali azioni possono essere intentate solo da associazioni autorizzate. Non si tratta di un unico titolo comune, ma di otto operazioni contrattuali indipendenti che coinvolgono cinque diverse controparti contrattuali e che hanno oggetti differenti.


La società sostiene che l’azione intrapresa da un gruppo di persone, gruppo privo di personalità giuridica, non poteva avere qualità per agire trattandosi di otto operazioni contrattuali distinte.

La corte d’appello ha annullato il giudizio e ha dichiarato inammissibili le azioni intraprese da ciascuno dei convenuti, poiché le persone che hanno agito non agivano come gruppo, ma ciascuna faceva valere i propri diritti, senza che le disposizioni dell’articolo 36 del Codice di procedura civile relative alla determinazione della competenza territoriale quando più attori agiscono in virtù di un titolo comune possano essere interpretate come nullità della presente azione.

Tribunale di Grande Istanza di Nanterre, 20 febbraio 2011: UFC Que Choisir e altri contro Società AOL France

Qui, la società AOL ha analizzato l’azione dell’UFC come un’azione in rappresentanza congiunta e ne ha sollevato l’inammissibilità sulla base dell’articolo L.421-1 del codice del consumo, sostenendo che non fosse stato sufficientemente caratterizzato il pregiudizio diretto o indiretto arrecato all’interesse collettivo dei consumatori, nonché la nullità della citazione notificata su richiesta delle due persone fisiche per mancata esposizione dei loro motivi di fatto e di diritto.

Il TGI decide che l’UFC non ha affermato nel suo atto introduttivo che la sua azione rientrasse nella categoria delle azioni in rappresentanza congiunta e ha precisato chiaramente in udienza che la sua azione non rientra in tale categoria. L’analisi fatta da AOL si rivela quindi completamente errata e l’eccezione di inammissibilità che ha ritenuto di poter sollevare è senza oggetto. L’UFC esercita i diritti a lei riconosciuti ai sensi dell’articolo L.421-2 del codice del consumo; poiché si lamenta di una pubblicità ingannevole idonea a indurre in errore una categoria di consumatori chiaramente identificabile, in questo caso gli utenti di internet che hanno contrattato con AOL sulla base di tale pubblicità, essa caratterizza sufficientemente il pregiudizio diretto o indiretto arrecato all’interesse collettivo dei consumatori, in modo tale da respingere l’eccezione di inammissibilità sollevata a tale riguardo.

Corte d’Appello di Nouméa, 30 novembre 2006

Nel caso specifico, l’UFC-Que Choisir chiede alla Corte di essere ricevuta nel suo intervento in applicazione delle disposizioni dell’articolo 5 della legge del 5 gennaio 1988 relativa all’intervento delle associazioni di consumatori riconosciute davanti alle giurisdizioni civili per richiedere l’applicazione delle misure previste all’articolo 2 della legge suddetta, in particolare la cessazione di atti illeciti, poiché la domanda principale ha per oggetto il risarcimento di un danno subito da uno o più consumatori a causa di fatti non costituenti reato penale, come avviene nel caso di specie. L’associazione espone che il primo giudice ha dichiarato il suo intervento inammissibile per mancanza di prova di un mandato del suo Presidente per agire in giudizio e deposita in dibattimento i suoi statuti che conferiscono al Presidente il potere di agire in giudizio a nome dell’associazione, potere di cui dispone senza bisogno di una votazione dell’assemblea generale.

La corte d’appello conferma il giudizio impugnato, che aveva giustamente dichiarato inammissibile l’azione dell’UFC-QC, poiché essa non dimostra in appello che il suo Presidente, pur essendo titolare della qualità per agire secondo gli statuti, possieda comunque il potere di agire in giudizio a nome dell’associazione senza produrre un mandato speciale e preventivo a tale scopo. L’associazione non dimostra l’esistenza di un danno subito da uno dei suoi membri. Non esiste inoltre alcun mandato scritto della parte attrice nel caso di un’azione in rappresentanza congiunta.

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